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  Giudice di Pace o Prefetto?
 

Contro i verbali elevati  per violazione al Codice della Strada (CdS) è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace



Il ricorso essere proposto alternativamente al Prefetto in base art. 203 del C.d.S. o al Giudice di Pace secondo l'art. 204 del C.d.S. entro il termine di 60 giorni dalla data della commessa infrazione,o notifica se la contestazione non è stata immediata. 

Il ricorso avverso la multa promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello davanti al Giudice di Pace. 
Il ricorso è in ogni caso inammissibile se nel frattempo il ricorrente ha effettuato il pagamento in misura ridotta, alternativa sempre offerta al destinatario della multa, in base all'art. 202 del C.d.S..
Nel caso invece il verbale sia stato pagato dopo la presentazione del ricorso,quest'ultimo non è pregiudicato.

Ricorso al Prefetto 

Il ricorso al Prefetto può essere presentato al Comando o all'Ufficio da cui dipende l'Organo accertatore o direttamente al Prefetto o ancora inoltrato ai medesimi a mezzo di raccomandata A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale. 

Il Prefetto, ricevuto il ricorso, ha tempo 180 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato all'Ufficio da cui dipende l'Organo accertatore) oppure termine di 210 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto) per decidere sul ricorso emettendo alternativamente ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo previsto per la sanzione commessa oppure ordinanza di archiviazione(quindi annullamento del verbale). 

In caso di omessa decisione il ricorso si intende accolto in quanto i termini sopra ricordati sono perentori. 

Se il ricorrente chiede di essere sentito personalmente i termini sopra indicati sono sospesi a decorrere dalla notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione sino alla data
fissata per l'audizione o sino alla data dell'espletamento dell'audizione medesima. 

L'ordinanza deve esser notificata entro il termine di 150 giorni dalla sua adozione. 
Il che comporta che, per avere la certezza dell'esito favorevole di un ricorso occorrerà attendere, in caso di mancata notifica dell'ordinanza, il termine complessivo di 330 giorni (se il ricorso è stato presentato all'Ufficio dal quale dipende l'organo accertatore) oppure il termine complessivo di 360 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto). 

Ricorso al Giudice di Pace 

Entro il termine di 60 giorni previsto per il ricorso al Prefetto, è possibile proporre ricorso davanti al Giudice di Pace territorialmente competente in relazione al luogo della commessa infrazione. 
Il Giudice di Pace, ricevuto il ricorso, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento. 

L'opponente può stare in giudizio personalmente anche senza l’assistenza di un legale,per cause il cui valore non supera 1 mln delle vecchie Lire,quindi all’in circa 516,.. €. 

E' espressamente previsto che l'opposizione sia accolta qualora non ci siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Appello

 


Contro le Ordinanze Ingiunzione del Prefetto è possibile fare Appello al Giudice di Pace:è l'unico appello che consiglio.
Contro le decisioni del Giudice di Pace bisognerebbe appellarsi in Tribunale,ma con l'ausilio e l'assistenza di un legale.

 

 
   

                                                          
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