La legge è uguale per tutti...compreso lo Stato!
  caso strisce blu
 

Dopo centinaia di annullamenti di verbali di contravvenzione emessi in danno di cittadini ai quali viene contestata la mancata esposizione del “gratta e sosta”; dopo che Salerno è stata la prima città d’Italia in cui i Giudici di Pace hanno riconosciuto la illegittimità di queste multe, siamo ancora in attesa che qualcosa succeda: ma dal palazzo tutto tace.
Ormai sono mesi che la città di Salerno aspetta che il Comune di Salerno faccia una scelta, l’unica, a proposito delle strisce blu.

Infatti l’intera città è un tappeto di strisce blu contrariamente a quanto prescritto dal codice della strada, che all’art. 7 comma 8 è molto chiaro prevedendo che:

“qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio…deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”;

- la Cassazione con sentenza n. 6348 del 1984 ha statuito “l’illegittimità per violazione di legge dell’ordinanza del sindaco con la quale, nel disciplinare la sosta e l’istituzione di parcheggi a pagamento o con limiti orari, non vengono contemporaneamente istituite, nelle vicinanze, zone di parcheggio libero e gratuito” e con la più importante sentenza n.116 del 2007 ha ribadito che: “le multe per divieto di sosta nelle strisce blu sono nulle se vicino alle aree a pagamento non è stato predisposto un parcheggio libero”.

Il Tar del Lazio con la sentenza 218 del 2008 ha addirittura annullato le delibere del Comune di Roma per violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 7, 8 e 9 del Codice della Strada.

In seguito a questa decisione del TAR Lazio, il Comune di Roma ha disposto la istituzione di una commissione composta anche da esperti delle associazioni di consumatori al fine di predisporre una nuova mappatura delle aree di sosta a pagamento ed adeguate aree a parcheggio libero, come previsto dal C.d.S.

Il Codacons di Salerno, in considerazione anche del fatto che tutti i ricorsi sono stati vinti davanti al GdP, ha diffidato il Comune di Salerno nella persona del Sindaco e dell’Assessore alla mobilità, attraverso il proprio Ufficio Legale composto dagli Avvocati D’Angelo Raffaella, Marchetti Matteo, Morena Pierluigi, Rizzo Maria Cristina:

1) a cessare ogni comportamento contrario alle norme contestate a tutela dei consumatori ed utenti;

2) a provvedere al ritiro in autotutela di ogni provvedimento e/o atto amministrativo adottato in dispregio degli artt. 7 e ss del Codice della Strada entro gg 15 dalla ricezione della presente predisponendo entro quella data idonea informazione per gli utenti, anche a mezzo della stampa;

3) ad applicare i principi sopra indicati nell’individuazione e delimitazione delle aree a particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico del Comune di Salerno;

4) all’istituzione di aree a parcheggio gratuito;

5) alla revisione dell’intero sistema tariffario con eventuale previsione di una “commissione ad hoc” sull’esempio del Comune di Roma;

6) ad annullare d’ufficio di tutte le contravvenzioni elevate in dispregio delle menzionate norme negli ultimi 150 gg entro 15 gg dalla ricezione della presente.

 

 

 

Lo 'SPORTELLO DEI DIRITTI' della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Assessore Carlo Madaro, segnala una nuova importante sentenza in tema di mancata esposizione del cosiddetto “grattino” per supposta violazione dell’art. 157, c. 6 e 8, emessa dal GdP di Caserta nella causa iscritta con ruolo n. 4112/06. La sentenza pare totalmente innovativa ed in breve afferma che nei casi di mancata esposizione del “grattino” nei parcheggi a pagamento, nessuna sanzione amministrativa può essere comminata, perché nessuna norma del C.d.S lo prevede. Chi non espone il "grattino" è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all’esposizione di attestazioni di pagamento, non essendovi per l’appunto alcuna norma che indichi questo obbligo, riferendosi l’art. 157 comma 6 ai luoghi in cui la sosta è prevista per un tempo limitato e non all’ipotesi di parcheggio a pagamento. Pertanto le contravvenzioni elevate in virtù delle citate norme, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici. Già da tempo, infatti, lo “Sportello” ha segnalato la prassi di gran parte dei comuni di maggiori dimensioni che hanno creato intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, senza destinare alla libera sosta aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di “cercare” il parcheggio in quest’ultime. La situazione venutasi a creare in questi comuni ha determinato un notevole aumento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della sosta regolamentata, e lo “Sportello dei Diritti” riceve quotidianamente decine di reclami in tal senso. L’Assessore Madaro ribadendo l’invito ai comuni che non si attengono alle prescrizioni del Codice della Strada di modificare immediatamente le delibere illegittime ed in qualità di Assessore Provinciale con delega alla “Cittadinanza Attiva”, ritenendo fondamentale l’intervento democratico dei cittadini nelle decisioni d’importanza sostanziale per la vita cittadina, si fa promotore di tutti quegli istituti di partecipazione popolare previsti dagli statuti dei Comuni al fine di sensibilizzare i Comuni ove gli stessi continuassero a ledere i diritti dei cittadini-utenti della strada.

 

 

 

 
   

                                                          
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