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Visita medica fiscale e assenza del lavoratore

L'inps non vi ha trovato a casa?rischiate di perdere lo stipendio previsto per il periodo di malattia?
visitate la sottopagina a destra "GIUSTIFICARE L' ASSENZA".

Intanto vi mostro in breve la materia.

L’art. 5 della L. 300/70 prevede la possibilità per il datore di svolgere accertamenti sullo stato di malattia del dipendente. In attuazione di tale disposizione, la L. 438/83 ha introdotto fasce orarie durante le quali il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile presso il proprio domicilio per permettere l’effettuazione di visite di controllo da parte dell’INPS. La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.2.2007 n. 3921, ha specificato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore in malattia risulti irreperibile al momento della visita di controllo da parte del medico dell’INPS, affinché tale assenza risulti giustificata, è necessario che il lavoratore dimostri non solo di essere risultato assente per la necessità di effettuare una visita medica specialistica ma anche di non aver potuto fissare tale visita al di fuori delle c.d. fasce orarie di reperibilità. In caso contrario, perderà il trattamento economico di malattia.

La procedura
Ma cosa accade concretamente nell’ipotesi in cui risulti l’irreperibilità del lavoratore in caso di visita medica fiscale? Il medico deve informare il lavoratore e la sede dell’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro ed invitare il lavoratore per il giorno successivo, non festivo, alla visita di controllo ambulatoriale.
Se il lavoratore non si reca a tale visita, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a da dare spiegazioni in merito entro 10 giorni.

Effetti dell’assenza ingiustificata (Corte Cost. sent. n.78/88)
1) l’assenza alla prima visita di controllo comporta la totale perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
2) l’assenza anche alla seconda visita di controllo comporta, oltre alla sanzione prevista dal punto 1, la riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo;
3) l’assenza anche alla terza visita di controllo determina l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica da parte dell’INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia.

Sanzioni disciplinari
L’assenza ingiustificata (a maggior ragione se fraudolenta) del lavoratore configura in ogni caso un inadempimento nei confronti del datore di lavoro, sussistendo l’interesse di quest’ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa del proprio dipendente. In conseguenza di ciò il lavoratore può essere sanzionato in relazione alla gravità del caso, sino ad arrivare anche al licenziamento.

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