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Brevi note sulla riforma della Riscossione

Il fermo amministrativo dei veicoli e il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni

 

A decorrere dall’entrata in vigore della legge Finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005(1)) il legislatore tributario ha avviato una profonda riforma del sistema nazionale della riscossione coattiva, in primo luogo trasferendo tutte le relative competenze ad una apposita società a totale partecipazione pubblica, la Equitalia S.p.a.(2). In tale circostanza sono stati definiti nuovi poteri, e rafforzati quelli già esistenti, per il conseguimento dei tributi e delle altre somme iscrivibili a ruolo. Tra questi si segnalano in particolare due istituti, per la loro efficacia particolarmente temuti dai contribuenti “morosi”: il fermo di beni mobili registrati iscritti in pubblici registri e, ultimo arrivato, il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni(3).

Per quanto riguarda il primo, disciplinato dall’articolo 86(4) del decreto Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, lo stesso attribuisce all’agente delle riscossione – decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento – la facoltà di disporre, mediante fermo amministrativo, il divieto di circolazione di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), con la conseguenza che l’eventuale circolazione sarà soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 214 codice della strada(5) (approvato con decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285). L’istituto, che non richiede autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, viene attuato direttamente dall’organo della riscossione mediante la sola iscrizione al P.R.A. del provvedimento, dandone altresì comunicazione al soggetto interessato, ovvero al debitore e agli (eventuali) coobbligati.

Certamente, però, il provvedimento che di recente più di altri ha suscitato interesse da parte della dottrina e dei contribuenti è la norma che riguarda il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 2, comma 9, del decreto legge 262/2006, che ha inserito un nuovo articolo – il 48 bis – all’interno del sistema della riscossione(6). Nella sua attuale formulazione la norma in esame prevede testualmente quanto segue:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Occorre in primo luogo ricordare che inizialmente la dottrina aveva messo in discussione la stessa applicabilità della norma, in attesa del relativo regolamento attuativo, mentre secondo l’autorevole parere della Ragioneria Centrale dello Stato la richiesta di controllo del beneficiario del pagamento poteva essere già trasmessa telematicamente ad Equitalia Spa, al fine di avviare la verifica. In sostanza, secondo la Ragioneria Centrale e la Corte dei Conti, le P.A., per il pagamento di importi superiori ad Euro 10.000, erano tenute a verificare già dal 3 ottobre 2006 (entrata in vigore del decreto legge 262/2006) che il beneficiario non fosse inadempiente al versamento derivante dalla notifica di una, o più, cartelle di pagamento, complessivamente pari (almeno) all’importo da ricevere.

La verifica deve essere effettuata prima di effettuare il pagamento ed è diretta ad accertare la bontà dello status fiscale del creditore: il controllo viene richiesto alla società Equitalia Servizi S.p.a., la quale accerta la presenza di eventuali inadempimenti(7) dandone comunicazione al richiedente entro cinque giorni (feriali) dalla richiesta. In presenza di inadempimenti il soggetto pubblico ha l’obbligo di sospendere il pagamento, in attesa dell’evolversi della procedura esecutiva, per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte di Equitalia Spa. Durante tale periodo l’agente della riscossione può procedere alla notifica al debitore di un ordine di pagamento per pignoramento presso terzi delle somme di cui è inadempiente, ordinando contestualmente al soggetto pubblico di non disporre delle somme di cui è debitore. Qualora invece l’incaricato della riscossione non proceda, trascorso il termine dei trenta giorni l’ente è tenuto al pagamento delle somme spettanti al beneficiario. In ogni caso, mentre la verifica da parte della P.A. della situazione del contribuente è un obbligo, l’azione del concessionario, pur sollecitata, rimane una facoltà legata alle “politiche coattive” adottate dal medesimo.

Lo scorso 29 marzo 2008 è entrato in vigore l’atteso provvedimento che da concreta attuazione alle disposizioni citate(8), risolvendo i dubbi interpretativi in merito alla efficacia del provvedimento ex art. 48 bis. Il decreto chiarisce alcuni della disciplina, in primo luogo fornendo certezza, sul piano soggettivo, della nozione di “soggetto pubblico” tenuto alla verifica fiscale del beneficiario(9). I soggetti pubblici sono in primis le pubbliche amministrazioni (art. 1, lett. a del decreto legislativo 165 del 2001(10)) sia centrali che periferiche, e le società a totale partecipazione pubblica: per questi il decreto 40/2008 dispone che la norma in esame è pienamente operativa dal 29 marzo 2008; diversa la situazione degli altri enti pubblici, ovvero delle società a partecipazione prevalentemente pubblica, per i quali lo stesso dispone (art. 6 decreto 40/2008) un rinvio ad una successiva normativa, ad oggi ancora non adottata.

Sul fronte opposto il beneficiario è invece chiunque vanti un credito superiore ad Euro 10.000(11) nei confronti della pubblica amministrazione: non rileva il titolo del credito, potendo lo stesso riferirsi alla fornitura di beni e servizi, o ad altre e diverse fattispecie. Importante ribadire che la norma esclude i pagamenti tra le pubbliche amministrazioni, come chiarito da una apposita nota a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze: in altre parole, un soggetto pubblico – come sopra definito – che si trova a dover effettuare pagamenti nei confronti di un altro soggetto pubblico, è esonerato dall’obbligo di effettuare il controllo sulla fedeltà fiscale del beneficiario.

Sul piano oggettivo, la nozione di pagamento del decreto 40/2008 include qualsiasi forma di trasferimento di denaro, o di mezzi ad esso assimilati ed equivalenti, derivanti da un rapporto negoziale a qualsiasi titolo esistente tra le parti. Alcuni chiarimenti sono stati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, che nella circolare n. 28 del 3 agosto 2007 ha sancito l’esclusione dalla norma dei pagamenti dovuti per legge, come ad esempio imposte e contributi.

Si segnala infine che la Ragioneria Centrale, lo scorso 31 luglio 2008, ha emanato un ulteriore documento, la Circolare n. 22, che fornisce chiarimenti generali ripercorrendo tutto l’iter della normativa illustrata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Estratto articolo 48 bis

Art. 48 bis

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

(Testo in vigore dal 01/12/2007, modificato dal decreto legge del 1° ottobre 2007 n. 159, art. 19)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

 

 


DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40

Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 in vigore dal 29 marzo 2008)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare; Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione; Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.; Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica;

b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;

c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione

delle relative informazioni;

e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;

f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;

g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;

h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Articolo 2.

Procedura di verifica

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.

2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne da' comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.

Articolo 3.

Effetti della verifica

1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.

2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce

segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a

quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi

dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Articolo 4.

Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni

1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.

2. Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it

3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwv.acquistinretepa.it

4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.

5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.

6. Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 5.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonché di quelli indicati al comma 3 del presente articolo e'

riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, è Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui

all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196

del 2003.

2. La sicurezza nello scambio dei dati e' garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.

3. Ogni verifica effettuata e' identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonché dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.

4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.

Articolo 6.

Rinvio

1. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

 

 

 

(1) Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.

(2) Già denominata Riscossione S.p.a. Al capitale della società, che sostituisce i “vecchi” concessionari della riscossione, partecipano l’Agenzia delle Entrate con il 51% e l’Inps con il 49%.

(3) In linea più generale il comma 1, articolo 49, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone quanto segue:

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Al soggetto incaricato della riscossione sono pertanto consentite tutte le azioni cautelari e conservative a tutela del creditore, previste dal codice civile e dal codice di procedura civile.

(4) Di cui si riporta il testo attualmente in vigore:

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo é soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

(5) Oltre alla sanzione pecuniaria (comma , il primo comma dell’articolo 214 C.d.s. dispone che Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il certificato di circolazione, facendone menzione nel verbale di contestazione. Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.

(6) L’articolo 48 bis è stato introdotto all’interno del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il testo attualmente in vigore è quello che deriva dalle modifiche introdotte, da ultimo, al decreto legge 159/2007, in seguito alla conversione nella legge 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dal 1° dicembre 2007.

(7) E’ necessario chiarire che nel caso della cartella di pagamento di cui all’articolo 25 DPR 602/1973 l’inadempimento si verifica solamente dopo che, decorsi sessanta giorni dalla notifica, il soggetto non provveda al relativo pagamento.

(8) Si tratta del decreto n. 40 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 63 del 14 marzo 2008, in vigore dal 29 marzo 2008.

(9) Per il decreto è beneficiario il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici.

(10) Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001. Ai sensi del comma 2, art. 1 del decreto 2 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(11) Definizione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto 40/200
 
   

                                                          
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