I creditori - cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento - sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.
Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento.
Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei debiti e dei loro tempi di prescrizione..
LA PRESCRIZIONE
La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)
In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)
E’ importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta’, le azioni inerenti la contestazione della paternita’ e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita’ e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E’ bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).
Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione
Il termine di prescrizione puo’ essere soggetto a sospensione od ad interruzione:
La sospensione puo’ essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita’ di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.
L’ interruzione puo’ avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che puo’ contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo’ essere fatto valere.
Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche’ mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.
Attenzione, le regole relative alla sospensione e all’interruzione non si applicano quando e’ prevista una decadenza. Essa e’ impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo’ essere fatto valere.
Tipi e durata della prescrizione
Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e’ di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).
Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche’ si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova - del mancato pagamento - e’ a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e’ sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.
Per praticita’ puo’ essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche’ crediti e debiti) piu’ comuni e di maggiore utilita’ per gli utenti ed i consumatori.
Come si calcola
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo’ far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno.
Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese.
(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e’ importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.
In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:
puo’ avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche’ questa sia abilitata -per legge- a ricevere l’atto e siano state rispettate le regole della privacy;
puo’ avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo’ avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell’atto alle poste o, se la notificazione e’ diretta, alla data della spedizione.
Tutto cio’ ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.
Non solo puo’ risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l’atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera’ perfezionata alla data in cui esso e’ stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.
Contestazione
Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara’ bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.
► Prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione)
Sei mesi (art.2954 c.c.) è il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l’albergatore puo’ richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio.
► Assegni (azioni di regresso)
Sei mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) - Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell’assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata fatta contro di lui.
► Accreditamento indebito su conto corrente. Per errori di questo tipo, a vantaggio del correntista, il termine di prescrizione puo’ arrivare, purtroppo, anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94).
► Pagamento dei beni acquistati. Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, (art.2955 c.c.).
► Rate di premi di assicurazioni 1 anno (art.2952 c.c.)
Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e’ il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e’ servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.
► Diritto alla provvigione dei mediatori
Un anno (art.2950 c.c) dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.
► Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti
Un anno (art.2955 c.c.). Per le lezioni impartite per tempi piu’ lunghi di un mese il termine e’ di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.
► Iscrizioni a scuole e palestre private - 1 anno (art.2955 c.c.)
► Compensi degli ufficiali giudiziari - 1 anno (art.2955 c.c.).
► Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)
Un anno (art.2951 c.c.) a decorrere dall’arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e’ avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e’ di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
► Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)
Tre anni (art.2956 e 2957 c.c.). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo’ decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’ accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
► Cambiali (tratte e paghero’)
Tre anni (art.94 Regio decreto n.1669/1933). A decorrere dalla scadenza. E’ il termine in cui si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e’ di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e’ “senza spese”).
► Bollo auto, pagamenti e rimborsi
Tre anni dalla scadenza E’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l’auto e’ stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche’ vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l’esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
► Acquisti in genere
Almeno 5 anni Un’azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.
► Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche’ tutto cio’ che dev’essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno.
Cinque anni (art.2948 c.c.) a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e’ di 10 anni.
► Affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione
Cinque anni (art.2948 c.c.). Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.
► Spese condominiali - 5 anni (art.2948 c.c.)
► Contravvenzioni stradali
Cinque anni (art.209 del codice della strada). A decorrere dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.
► Contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo - 5 anni (art.2947 c.c.)
► Rate di mutuo o finanziamento e (in generale) pagamenti rateali
Cinque anni (art.2948 c.c.). Il termine valido ai fini fiscali e’ di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero’, e’ bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.
► Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)
Cinque anni dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).
► Contributi INPS
Cinque anni. Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero’, perche’ vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.
► TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni)
Ddecadenza massima per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione: 10 anni. Cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento. Le nuove modalita’ di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate su questa scheda. Consigliamo, in questo caso, di tener conto della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e’ chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).
► Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori
Dieci anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E’ il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).
► Canone RAI
Dieci anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi’ come la quasi generalita’ dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.
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