Studio Apicella |
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Brevi cenni ai casi dove non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni amministrative al codice della strada, di cui all’art. 201, commi 1 bis e ter, cds
In via preliminare, si osserva che il comma 1 – bis dell’articolo 201 cds elenca una specifica serie di ipotesi in cui la contestazione immediata della violazione non è necessaria ai fini della validità dell’accertamento effettuato dagli organi di polizia stradale (art.12 cds). Più in particolare, nei casi contemplati dal comma 1 – bis dell’articolo 201 cds non è necessario indicare all’interno del verbale di contestazione elevato al trasgressore il motivo o i motivi della mancata contestazione immediata.
Pertanto, in tutti i seguenti casi la contestazione immediata della violazione non è più necessaria, neppure allorquando sia oggettivamente possibile:
□ impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
□ semaforo rosso;
□ sorpasso vietato;
□ accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
□ accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi(1) di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolmentari;
□ misuratori di velocità in postazioni fisse nei casi autorizzati (decreto – legge n. 121/2002);
□ varchi elettronici agli accessi alle Z.T.L.(2) ed A.P.
Tuttavia, il comma 1 ter dell’articolo 201 cds precisa che, per i casi diversi da quelli indicati dal comma 1 bis dove non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che ne hanno reso impossibile la contestazione immediata. Proprio su quest’ultimo punto, merita di essere segnalata una recente e molto significativa pronuncia della Suprema Corte che è la seguente: “Le cause che non abbiano consentito di contestare un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale contestualmente al suo accertamento debbono essere precisate nel verbale stesso successivamente notificato al contravventore, come condizione imprescindibile di legittimità dell’atto”. (Cassazione civile, sezione II, sentenza 14 agosto 2007, n. 17687)
Inoltre, il predetto comma si completa stabilendo che nei casi previsti alle lettere b), f) e g) dell’articolo 201 comma 1 bis cds non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga attraverso il rilievo di apposite apparecchiature debitamente omologate(3).
In sostanza, per i soli casi di cui all’art. 201 comma 1 bis del cds l’evoluzione tecnologica e scientifica hanno reso non più necessari l’indicazione dei motivi che rendevano non possibile la contestazione immediata da parte dell’agente accertatore. Invece, il legislatore ha stabilito che per le ipotesi di cui all’art. 201, comma 1ter, cds la contestazione immediata può essere omessa, ma l’agente accertatore deve sempre precisare e specificare quali sono i motivi che hanno reso impossibile la mancata contestazione immediata nei confronti del trasgressore.
In conclusione, è innegabile che la contestazione immediata di una sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore rappresenta ancora oggi una chiara forma di garanzia nei confronti di quest’ultimo, poiché gli permette di esporre le proprie ragioni nell’immediatezza del fatto e di far inserire all’interno del verbale le proprie dichiarazioni personali.
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della Strada
Art. 201 (Notificazione delle violazioni). 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (384 – 385 reg.), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.
(……omissis……)
1. bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
1. ter.Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
(……omissis……..)
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 384. (Casi di impossibilità della contestazione immediata). 1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
accertamento
(1) In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo (nella specie autovelox Velomatic mod. 512), ai sensi dell’art. 384 Reg. esecuzione cds, qualora esse consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale. Cassazione civile, sezione I, sentenza 7 aprile 2005, n. 7332
(2) In materia di circolazione stradale, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purché se ne documenti l’esistenza con immagini. Cassazione civile, sezione II, sentenza 3 aprile 2007, n. 8244
(3) In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 201 cds – introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge 27 giugno 2003 n. 151 convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 214 –, le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento e, in particolare, quelle contenute nell’articolo 2 del D.M. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. Cassazione civile, sezione II, sentenza 11 gennaio 2008, n. 558
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